7. La Cannabis terapeutica in Veneto: il ruolo del farmacista
La preparazione e la fornitura dei preparati magistrali a base di cannabis può essere effettuata, oltre che dalle farmacie ospedaliere, anche dalle farmacie aperte al pubblico.
Quest’ultime hanno l’obbligo di trasmettere al Servizio Farmaceutico Territoriale competente, con cadenza mensile, in mazzetta separata, unitamente alla Distinta Contabile Riepilogativa (DCR), le ricette a carico SSN in originale.
Nel caso invece di pazienti in regime di ricovero ospedaliero, la farmacia ospedaliera è tenuta alla fornitura della terapia a fronte di presentazione di ricetta medica, allestendola internamente o acquistandola presso altri Servizi di farmacia di Ospedali pubblici o privati accreditati, o presso una farmacia territoriale pubblica o privata convenzionata.
Per approfondire: “Le principali difficoltà del farmacista galenista che lavora con la CM e come affrontarle” a cura del dr. Marco Ternelli
È compito del farmacista allestire il preparato galenico secondo le indicazioni riportate in ricetta, avendo cura di:
- approvvigionarsi della materia prima di Cannabis Medica (DPR 309/1990 e s.m.i);
- allestire la preparazione magistrale a base di cannabis, secondo le Norme di Buona Preparazione (NBP) in conformità alle indicazioni fornite dal medico nella prescrizione;
- assicurarsi che il paziente abbia compreso la corretta modalità di preparazione e assunzione del preparato a base di Cannabis;
- erogare il medicinale in quantità tale da coprire la durata di terapia prescritta (e comunque limitatamente a 30 giorni di terapia) apponendo sulla ricetta la data di spedizione, il costo del preparato, il timbro della farmacia e la firma;
- registrare la preparazione in uscita nel registro di entrata-uscita degli stupefacenti;
- consegnare una copia della ricetta timbrata e firmata al paziente, o alla persona delegata al ritiro della preparazione magistrale a base di cannabis, al fine della dimostrazione di
liceità del possesso della preparazione magistrale a base di cannabis per uso medico;
- inviare la prescrizione, in originale se SSN o copia, al Servizio Farmaceutico dell’Azienda ULSS territorialmente competente, con cadenza mensile;
- trasmettere i dati relativi alle quantità di sostanze di origine vegetale a base di cannabis utilizzati nelle preparazioni magistrali entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno al Ministero della Salute (D.M. 24.10.2006 pubblicato sulla G.U. n. 302 del 30.12.2006);