8. La Cannabis terapeutica in Sicilia: il ruolo della farmacia
Il paziente, ricevuta la ricetta cartacea S.S.N., unitamente alla Scheda Raccolta Dati cartacea dell’ISS da parte del medico, si reca presso la farmacia ospedaliera afferente al Centro Prescrittore per l’allestimento del preparato magistrale, che avverrà secondo le istruzioni riportate in ricetta.
L’allestimento e la dispensazione delle preparazioni a base di Cannabis sono di pertinenza del farmacista che procede alla preparazione galenica magistrale nel rispetto delle Norme di Buona Preparazione (NBP) della farmacopea.
È il farmacista che provvede all’acquisizione della materia prima tramite buono acquisto stupefacenti (DPR 309/90) presso lo Stabilimento Farmaceutico Militare di Firenze, i distributori intermedi autorizzati oppure tramite importazione.
La farmacia ospedaliera, a seguito della verifica della prescrizione e della possibilità di allestimento all’interno del proprio laboratorio, prende in carico la preparazione.
Qualora non sia possibile effettuare la preparazione all’interno della farmacia ospedaliera afferente al Centro Prescrittore, l’Azienda Sanitaria, nel rispetto del principio di economicità, può stipulare una convenzione con farmacie ospedaliere di altre strutture pubbliche della Regione in grado di effettuare l’allestimento.
Qualora nessuna farmacia ospedaliera sia nelle condizioni di fornire il preparato galenico prescritto, l’Azienda Sanitaria presso la quale opera il prescrittore, può stipulare una convenzione con farmacie aperte al pubblico. In tal caso, verrà rilasciato al paziente una dichiarazione e autorizzazione a recarsi presso la farmacia individuata, aperta al pubblico.
La dispensazione al paziente del preparato a base di Cannabis deve avvenire nel rispetto dell’art. 45 commi 4 e 5 del D.P.R. 309/90, ovvero: il farmacista ritira la ricetta non ripetibile e (ad esclusione dell’uso in regime di ricovero ospedaliero) consegna al paziente o al suo delegato una copia della ricetta timbrata, firmata e tariffata, a dimostrazione della liceità del possesso.
Come previsto dall’art. 5, comma 4 della Legge (Di Bella) 94/98, le ricette in originale o in copia devono essere trasmesse mensilmente dal farmacista preparatore al Servizio Farmaceutico dell’ASP territorialmente competente, entro il mese successivo a quello di spedizione della ricetta, unitamente alla Scheda Raccolta Dati cartacea dell’ISS.
Per approfondire: “Le principali difficoltà del farmacista galenista che lavora con la CM e come affrontarle” a cura del dr. Marco Ternelli