6. Cannabis terapeutica in Emilia Romagna: l’iter di prescrizione
Il medico, valutate le condizioni cliniche del paziente e accertata l’eleggibilità al trattamento con Cannabis terapeutica, raccoglie il consenso dell’assistito al trattamento (Art. 5, comma 3, Legge 8 aprile 1998 n. 94) dopo averlo adeguatamente informato in merito a:
- proposta terapeutica
- benefici attesi
- rivalutazione della terapia impostata
- modalità e tempi di somministrazione della Cannabis
- possibili effetti collaterali e avvertenze del caso
In caso di ulteriore prescrizione allo stesso paziente da medico diverso dal precedente è necessario che venga nuovamente raccolto il consenso al trattamento.
Poiché le preparazioni magistrali a base di Cannabis non possiedono indicazioni terapeutiche autorizzate, è necessario applicare le disposizioni indicate ai commi 3 e 4 dell’articolo 5 della Legge n. 94/98 (Legge Di Bella), che prevedono quanto segue:
- presenza di letteratura scientifica accreditata per l’indicazione terapeutica per la quale si intende utilizzare il farmaco;
- acquisizione e conservazione del consenso informato del paziente da parte del medico prescrittore;
- presenza di formalismi nella redazione della ricetta medica, che dovrà avvenire senza indicare le generalità del paziente ma riportando solo un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati di archivio in proprio possesso e che consenta, in caso di richiesta da parte dell’autorità sanitaria, di risalire all’identità del paziente trattato. Nella ricetta devono essere inoltre riportate le esigenze particolari che giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea;
- trasmissione delle ricette, in originale o in copia, da parte del farmacista all’Azienda sanitaria o ospedaliera di riferimento, che provvederà a sua volta all’inoltro al Ministero della Salute. Vedasi la “Scheda informatizzata per la prescrizione medica magistrale e il follow-up dei trattamenti a base di preparati vegetali di cannabis sativa”
Tale Scheda assume infatti il valore di ricetta medica in Emilia Romagna.
È requisito fondamentale per la rimborsabilità della Cannabis in Emilia Romagna che la prescrizione sia emessa tramite una ricetta elettronica e non una ricetta SSN. Per fare ciò, il medico si deve iscrivere al portale SOLE ed emettere la ricetta attraverso il suddetto portale.
Si precisa che la ricetta elettronica può essere redatta da qualsiasi medico italiano, anche di altre regioni, ma esclusivamente per i pazienti residenti in Emilia Romagna.
Iscritto al portale il medico potrà prescrivere un quantitativo di Cannabis fino a coprire un massimo di 30 giorni di terapia, emettere la prescrizione tramite il portale SOLE e rilasciare al paziente una copia cartacea della ricetta generata, dopo averla timbrata e firmata.
Ottenuta la copia cartacea della ricetta elettronica, il paziente si reca in una farmacia aperta al pubblico a richiedere la preparazione galenica indicata dal medico.
Infine, alla visita di follow-up del paziente prevista al termine del trattamento prescritto, il medico decide se proseguire o sospendere il trattamento.
In caso di prosecuzione del trattamento il medico specifica l’entità del dolore, secondo la scala NRS, o il miglioramento raggiunto.
In caso di sospensione del trattamento il medico specifica invece le relative motivazioni.