1. LE NORME DI RIFERIMENTO
- il Decreto legislativo 30 aprile 1992 nr. 285 e ss.ii.mm., conosciuto come nuovo Codice della Strada (CdS);
- il D.P.R. 16 dicembre 1992 nr. 495, nel quale è riportato il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2011 nr. 59, nel quale vengono recepiti di volta in volta le Direttive europee concernenti la patente di guida.
Procediamo per ordine.
2. GUIDA E SOSTANZE STUPEFACENTI: UN’INDICAZIONE PER TUTTI
Prima di verificare i requisiti psico-fisici che un soggetto deve avere per conseguire e/o conservare l’abilitazione alla guida è doveroso fare una precisazione che vale per tutti, a prescindere dall’esistenza di patologie che possano in qualche modo interferire sui requisiti stessi richiesti dalla legge.
L’art. 187 del CdS, al primo comma, stabilisce che chiunque guidi in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da € 1.500 a € 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
La condotta tipica del reato prevista dall’art. 187 CdS non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanza stupefacente (per esempio la Cannabis), bensì di colui che guida in stato di alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione (Cass. Pen. 18786/2017).
In pratica, a giudizio degli Ermellini, affinché sia operativa la norma sanzionatoria occorre che in sede di accertamento sussistano entrambe le condizioni: l’alterazione psico-fisica in conseguenza dell’assunzione della sostanza stupefacente.
In mancanza di tale contestualità viene meno la responsabilità penale e amministrativa.
Quindi, a prescindere dal tipo di assunzione, se per uso ludico o terapeutico, per evitare di incorrere nel reato di cui all’art. 187 CdS, è buona norma non mettersi alla guida in uno stato di alterazione psico-fisica, soprattutto per non mettere in pericolo la propria e l’altrui incolumità.
Fatta questa doverosa premessa, esaminiamo la normativa specifica riguardante la fattispecie di chi, per motivi di salute, si sottopone ad una cura con la Cannabis Medica.
3. CANNABIS E GUIDA: LE REGOLE PER I PAZIENTI
L’art. 119 del Codice della Strada, intitolato «Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida», al primo comma, stabilisce una regola generale secondo cui:
Non può ottenere la patente di guida o l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all’art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.
Ai fini dell’accertamento dei requisiti psichici e fisici, per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l’interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (cfr. art. 119, comma 2 ter).
Inoltre, ecco quanto stabilito dal successivo comma 4 di detto articolo,
L’accertamento dei requisiti fisici e psichici e’ effettuato da commissioni mediche locali (…) nei riguardi: (…)
c) di coloro per i quali e’ fatta richiesta dal prefetto o dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri;
d) di coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l’idoneità’ e la sicurezza della guida;
Le modalità di attuazione di detti principi vengono fissati dal D.P.R. 16 dicembre 1992 nr. 495 in particolar modo con gli articoli che vanno da 319 a 331. In dette norme vengono indicate le patologie per le quali l’abilitazione alla guida può essere revocata o limitata e si individua nella Commissione Medica Locale l’organismo incaricato per tali verifiche.
La normativa di settore trova una ulteriore disciplina con il Decreto legislativo 18 aprile 2011 nr. 59, oggetto di aggiornamento mediante l’attuazione delle Direttive europee concernenti la patente di guida.
All’Allegato III di tale provvedimento si precisa che ai fini della certificazione medica prevista dall’articolo 119 del Codice della strada, richiesta per il rilascio della patente di guida e per il rinnovo di validità di quest’ultima, si dovrà tener conto, per chi fa uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e abuso e consumo abituale di medicinali, di quanto stabilito alla lettera F. SOSTANZE PSICOTROPE, STUPEFACENTI E MEDICINALI”.
In particolar modo al punto F.1., intitolato “Uso di sostanze psicotrope o stupefacenti”, la norma prevede espressamente che la patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che faccia uso di sostanze psicotrope o stupefacenti, qualunque sia la categoria di patente richiesta.
Mentre al successivo punto F.2., intitolato “Abuso o consumo abituale di medicinali”, si precisa che:
F.2.1. Gruppo 1 – La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che abusi o faccia uso abituale di qualsiasi medicinale o associazione di medicinali nel caso in cui la quantità assunta sia tale da avere influenza sull’abilità alla guida. La relativa valutazione della sussistenza dei requisiti di idoneità psicofisica per la guida di veicoli a motore è demandata alla Commissione medica locale.
In questi casi la validità della patente non può essere superiore a due anni.
4. CANNABIS E GUIDA: ISTRUZIONI PER MEDICI E PAZIENTI
Da quanto innanzi si evince un chiaro obbligo giuridico a carico del paziente che fa uso di Cannabis Medica: sottoporsi al giudizio della Commissione Medica Locale al fine di ottenere un titolo abilitativo alla guida.
In mancanza di una tale verifica di idoneità l’assicurazione che copre la responsabilità civile verso terzi (RCA) in caso di incidente potrebbe (quasi sicuramente) rivalersi nei confronti del proprio assicurato di quanto pagato al terzo a titolo di risarcimento danni, per il venir meno di una condizione di validità del contratto, con un gravissimo danno economico per il paziente conducente.
5. CONCLUSIONI
- È corretto dire, anzi è doveroso, se non addirittura obbligatorio per il medico nella raccolta del consenso, avvertire il paziente di evitare di mettersi alla guida a ridosso dell’assunzione.
- Non esiste una delibera ma una legge che demanda alla Commissione medica locale la valutazione della sussistenza dei requisiti di idoneità psicofisica per la guida di veicoli a motore.
- Le conseguenze del mancato rispetto di queste regole possono comportare per il paziente un danno economico importante, oltre a possibili conseguenze penali e amministrative.
6. APPROFONDIMENTI CANNABIS, GUIDA E PATENTE