Cannabis Terapeutica Piemonte: rimborsabilità e prescrizione

Con la Legge Regionale 11 del 2015 e la Delibera di recepimento di tale legge, la Regione Piemonte ha riconosciuto ai suoi cittadini il diritto di poter accedere alle cure a base di Cannabis e cannabinoidi. Tra le prime regioni italiane a deliberare in tal senso, il Piemonte ha una legislazione in linea con le indicazioni nazionali per l’utilizzo di Cannabis Terapeutica.

Tuttavia, poiché le stesse normative nazionali contengono molte limitazioni, anche in questa Regione permangono le difficoltà di prescrizione e approvvigionamento tipiche del panorama italiano.

INDICE

1. QUALI MEDICI POSSONO PRESCRIVERE LA CANNABIS TERAPEUTICA IN PIEMONTE?

Il 15 giugno 2015 il Consiglio Regionale del Piemonte approva all’unanimità la Legge n. 11“Uso terapeutico della canapa. Disposizioni in materia di utilizzo di farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche e promozione della ricerca e di azioni sperimentali prodromiche alla produzione da parte di soggetti autorizzati”.

Le finalità della legge sono ben espresse dall’articolo 1, nel quale “la Regione riconosce il diritto di ogni cittadino a ricevere cure a base di Cannabis e principi attivi cannabinoidi, in considerazione dei dati scientifici a sostegno della loro efficacia”.

La Cannabis Terapeutica è una cura, come dimostrato da anni di studi scientifici e pertanto è diritto di ogni cittadino potersene servire per migliorare la propria salute.

L’articolo 3 stabilisce che la somministrazione di Cannabis e derivati, così come l’avvio del trattamento con tali medicinali, può avvenire:

  • in ambito ospedaliero o in strutture a esso assimilabili;
  • in ambito domiciliare.

Viene quindi stabilito che l’erogazione dei farmaci a base di cannabinoidi, così come l’avvio della terapia, può avvenire tramite le farmacie ospedaliere, che sono adibite al reperimento e alla distribuzione di tali farmaci.

Se un ospedale o una struttura ad esso assimilabile sono sprovvisti di servizio di farmacia, l’azienda può ricorrere alle farmacie aperte al pubblico, oppure a farmacie ospedaliere di altre regioni.

È possibile anche la distribuzione in ambito domiciliare, ovvero le terapie possono essere iniziate anche al di fuori delle strutture accreditate dalla Regione, ma sempre sotto il controllo di uno specialista ospedaliero.

La Legge regionale prevede anche che vengano espressi gli indirizzi procedurali e le norme attuative e ciò è avvenuto con la Deliberazione della Giunta Regionale 15 febbraio 2016, n. 24-2920.

La delibera indica che la prescrizione di Cannabis Terapeutica e derivati può essere effettuata da Medici Specialisti operanti in strutture ospedaliere o ad esse assimilabili, secondo quanto previsto dall’articolo 5 della Legge Nazionale n. 94 del 8 aprile 1998 .

La prescrizione può essere effettuata anche dal Medico di Medicina Generale, ovvero dal medico di famiglia o dalla guardia medica.

I medici che hanno in trattamento pazienti con i medicinali a base di cannabinoidi sono tenuti a redigere, ogni 6 mesi, una relazione per ogni singolo paziente sull’evoluzione della patologia trattata. Tale relazione deve essere inviata al Servizio Farmaceutico Territoriale dell’ASL di residenza del paziente, per essere valutata. Si stabilisce quindi di creare un vero e proprio “registro della Cannabis”, che permette di controllare il numero di pazienti in terapia, le patologie trattate, gli eventi avversi e altro ancora.

2. QUANDO E A CHI È PRESCRIVIBILE LA CANNABIS IN PIEMONTE?

Come avviene in tutta Italia, anche in Piemonte la Cannabis non può essere prescritta come primo trattamento o come terapia di scelta per la cura di una determinata patologia, ma esclusivamente come terapia aggiuntiva o sostitutiva.

Quindi solo nel caso in cui le terapie tradizionali non diano buoni risultati, o che comportino notevoli effetti collaterali, la Cannabis e i cannabinoidi possono essere prescritti.

L’erogazione dei farmaci a base di cannabinoidi e delle infiorescenze di Cannabis, da parte del Sistema sanitario Regionale (SSR), è limitata ai pazienti residenti in Piemonte.

3. QUALI SONO LE PATOLOGIE PER LE QUALI È PREVISTO IL RIMBORSO DA PARTE DEL SSR?

La regione Piemonte ha previsto che le patologie per la quale la Cannabis Terapeutica può essere rimborsata dal SSR sono quelle indicate nell’Allegato tecnico al Decreto del Ministero della Salute 9 novembre 2015, ovvero:

  1. analgesia in patologie che implicano spasticità associata a dolore (sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale) resistente alle terapie convenzionali;
  2. analgesia nel dolore cronico (con particolare riferimento al dolore neurogeno) in cui il trattamento con antinfiammatori non steroidei o con farmaci cortisonici o oppioidi si sia rivelato inefficace;
  3. effetto anticinetosico ed antiemetico nella nausea e vomito, causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV, che non può essere ottenuto con trattamenti tradizionali;
  4. effetto stimolante l’appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell’appetito in pazienti oncologici o affetti da AIDS e nell’anoressia nervosa, che non può essere ottenuto con trattamenti standard;
  5. effetto ipotensivo nel glaucoma resistente alle terapie convenzionali;
  6. riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette che non può essere ottenuta con trattamenti standard.

Nel testo della Delibera è espressamente indicato che l’erogazione di Cannabis Terapeutica e derivati, per trattare tali patologie, può essere effettuata solo se tale trattamento sia ritenuto dal medico indispensabile.

Inoltre, come specificato, non tutte le farmacie operanti sul territorio piemontese possono erogare direttamente tali farmaci con oneri a carico del SSR, ma solo le farmacie ospedaliere delle Aziende Sanitarie Locali e/o delle Aziende Sanitarie Ospedaliere. Anche quando la terapia a base di medicinali cannabinoidi e preparazioni galeniche magistrali avviene in ambito domiciliare, la spesa per tale terapia è a carico del SSR.

In Piemonte, come in altre regioni, assumono quindi un ruolo fondamentale le farmacie ospedaliere, a cui è demandato anche l’approvvigionamento di Cannabis e derivati: “Le farmacie ospedaliere delle Aziende Sanitarie Regionali devono attivare, nel rispetto della vigente normativa nazionale, le procedure relative all’acquisto delle sostanze medicinali e all’allestimento dei preparati magistrali, per il trattamento dei pazienti sia in ambito ospedaliero che in ambito domiciliare, anche nei casi di prescrizione da parte del Medico di Medicina Generale”.

Per maggiori informazioni sulla rimborsabilità della Cannabis Terapeutica nelle altre regioni, puoi consultare l’articolo Cannabis Medica e rimborsabilità regione per regione o la sezione Modalità di assunzione e leggi di Cannabiscienza.

4. LE VARIETÀ DI CANNABIS TERAPEUTICA E LE FORME FARMACEUTICHE PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SSR

Né la Legge n.11 del 15, né la successiva Delibera di recepimento delle norme, danno indicazioni sulle varietà di Cannabis prescrivibili in Piemonte, quindi in questo caso ci si rifà alla norma nazionale. Essa prevede che le varietà prescritte gratuitamente siano:

Non ci sono neanche indicazioni sulle forme farmaceutiche prescrivibili gratuitamente, quindi, secondo la normativa nazionale, si possono usare:

  • cartine per decotto
  • cartine per vaporizzazione

La Regione Piemonte ha inoltre ritenuto non opportuno dare indicazioni sul tipo di preparazioni galeniche rimborsabili. Anche in questo caso si rimanda alla normativa nazionale, secondo cui possono essere prescritte solo preparazioni galeniche magistrali a base di Cannabis e il medicinale Sativex.

5. PATOLOGIE PER LE QUALI NON È PREVISTO IL RIMBORSO DA PARTE DEL SSR

La Cannabis Terapeutica e i suoi derivati possono essere prescritti, con oneri esclusivamente a carico del paziente, da tutti i Medici del SSR piemontese. Le prescrizioni non gratuite possono essere effettuate per ogni patologia per la quale vi siano evidenze scientifiche documentabili, tali da giustificarne l’uso. La normativa non si discosta dalle indicazioni nazionali, non ponendo limitazioni alle prescrizioni a pagamento.

Per un’approfondimento sulle patologie trattabili con Cannabis Terapeutica e derivati, puoi consultare l’articolo Quali patologie traggono beneficio dalla Cannabis Medica? o la sezione Patologie Trattabili di Cannabiscienza.

Quindi, anche in Piemonte, le prescrizioni non a carico del SSR sono lasciate alla scienza e alla coscienza del medico curante, che può decidere, basandosi sui dati della letteratura scientifica, se è il caso di iniziare o meno una terapia.

In questo senso risulta fondamentale un aggiornamento continuo e costante da parte degli operatori sanitari. Le recenti aperture legislative a livello mondiale rendono più agevoli, a differenza del passato, le sperimentazioni cliniche e pre-cliniche con Cannabis e derivati. Dato l’elevato potenziale terapeutico della Cannabis, definita “un’officina farmaceutica” dal farmacologo Prof. Livio Luongo, il ventaglio delle sue applicazioni terapeutiche si va sempre di più ampliando.

6. MODALITÀ DI PRESCRIZIONE E DISTRIBUZIONE DI SPECIALITÀ MEDICINALI A BASE DI CANNABIS TERAPEUTICA

Le modalità generali di prescrizione delle varietà di Cannabis Terapeutica in Piemonte sono le seguenti:

 Chi può prescriverla:

  • Medici specialisti e Medici di Medicina Generale

 Ricetta:

Ricetta non ripetibile, che non deve riportare il nome del paziente ma solo un riferimento alfanumerico, al fine di tutelare la privacy del paziente.

Il medico deve inoltre informare il paziente circa il trattamento e ottenerne il consenso informato.

Nella ricetta deve essere riportato:

  • Prescrizione e titolo della sostanza;
  • Forma farmaceutica;
  • Numero delle dosi;
  • Posologia;
  • Particolari esigenze che giustifichino l’inizio della terapia a base di Cannabis Terapeutica.

 Validità della ricetta: 30 giorni

 Modalità di erogazione:

  • La fornitura con onere a carico del SSR dei medicinali a base di Cannabis o derivati avviene direttamente da parte delle farmacie ospedaliere delle Aziende Sanitarie Locali e/o delle Aziende Sanitarie Ospedaliere; le Aziende Sanitarie Regionali, se sprovviste del servizio di farmacia ospedaliera, al fine di garantire la fornitura dei farmaci cannabinoidi, possono reperirli presso una farmacia ospedaliera di altra Azienda Sanitaria Regionale o presso una farmacia aperta al pubblico; la prescrizione dei medesimi farmaci, preparazioni galeniche magistrali o medicinali importati, redatta in conformità alla normativa nazionale vigente in materia, è effettuata da medici specialisti operanti in strutture ospedaliere o ad esse assimilabili; la prescrizione può essere effettuata, altresì, dal Medico di Medicina Generale; per le terapie domiciliari la prescrizione può essere effettuata solo da un medico specialista.

Per le prescrizioni a pagamento, effettuate da Medici specialisti o di Medicina Generale, la Cannabis può essere erogata da tutte le farmacie territoriali attrezzate.

7. CANNABIS TERAPEUTICA PIEMONTE: LE CONCLUSIONI

La Regione Piemonte è stata tra le prime a legiferare, nel 2015, a favore della prescrizione ed erogazione di Cannabis Terapeutica e farmaci cannabinoidi. Da allora, viene garantito ai cittadini piemontesi il diritto a potersi curare con la Cannabis Terapeutica e con i farmaci a base di cannabinoidi (THC e CBD, ma non solo).

Con questa legge, la Regione in pratica recepisce le indicazioni nazionali, senza apportare particolari restrizioni, ma neanche miglioramenti.

La prescrizione “mutuabile” di Cannabis e cannabinoidi infatti può avvenire solo per 6 patologie, quelle indicate nella Legge nazionale sulla Cannabis Terapeutica sempre del 2015. In questo modo rimangono escluse varie patologie per le quali le evidenze scientifiche sono comunque abbastanza solide, come le forme epilettiche resistenti alle terapie standard, la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e altre. Basti pensare che negli USA sono circa 40 le patologie per le quali può essere prescritta la Cannabis e i suoi derivati.

Anche alcune iniziali indicazioni promettenti della Legge n.11 del 2015 sono rimaste disattese con il tempo.

All’articolo 6 viene infatti dichiarato esplicitamente che “La Giunta regionale, ai fini della presente legge e per ridurre il costo della canapa e dei principi attivi cannabinoidi importati dall’estero, è autorizzata ad avviare azioni sperimentali o specifici progetti pilota con lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze o con altri soggetti autorizzati, secondo la normativa vigente, per la produzione di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di canapa.

Inoltre, “la Giunta regionale è altresì autorizzata ad avviare progetti di ricerca e azioni sperimentali prodromici alla produzione, da parte di soggetti autorizzati secondo la normativa vigente, di sostanze e preparazioni vegetali a base di canapa, con gli atenei piemontesi, le associazioni di soggetti privati affetti da patologie e altri soggetti portatori di interesse o di specifiche competenze”.

Queste indicazioni avrebbero dovuto essere attuate e rese operative dalla Delibera di indirizzo del 16 Febbraio 2016 n. 24-2920. Tuttavia, come già accaduto in molte altre Regioni, la Delibera di recepimento omette completamente di dare indicazioni in tal senso e le buone intenzioni della Legge regionale rimangono tali solo sulla carta.

La necessità di avviare progetti di produzione in loco è quanto mai impellente in una regione dove, di solito, già da metà anno le scorte di Cannabis e derivati iniziano a scarseggiare, con enorme danno, economico e di salute, per i pazienti in cura con tali terapie.

Considerando la situazione piemontese, che peraltro è tra le migliori in Italia per quanto riguarda la Cannabis Terapeutica, appare più che mai urgente e necessario un intervento normativo nazionale che renda più semplice (e anche più economico) l’approvvigionamento, l’erogazione e la prescrizione di preparati a base di Cannabis Terapeutica e di farmaci cannabinoidi su tutto il territorio nazionale. Anche perchè questa sorta di federalismo sulla Cannabis non ha più senso e dovrebbe essere superato.

Autore
Fabio Turco
Neurogastrocannabinologo - Chimico Farmaceutico

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