1. I MEDICI CHE POSSONO PRESCRIVERE LA CANNABIS TERAPEUTICA NEL LAZIO
Sono due i decreti regionali che regolano l’erogazione di medicinali a base di cannabinoidi nella regione Lazio. Entrambi i decreti sono stati firmati dal Presidente della Regione, in qualità di commissario ad acta “per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario”.
Il decreto U00151/2017, avente come oggetto le “modalità di erogazione dei farmaci e dei preparati galenici magistrali a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche” e la successiva integrazione numero U00470/2018, recepiscono sostanzialmente le indicazioni ministeriali per quanto riguarda i medici prescrittori. Questi possono essere tutti i medici di medicina generale e i medici specialisti in neurologia, in terapia del dolore e quelli operanti presso centri per cure palliative, sia pubblici che convenzionati.
Per ottenere Cannabis Medicinale (CM) a carico del Sistema Sanitario Regionale (SSR), è necessario però essere ricoverati in uno dei centri, pubblici o privati, accreditati dalla regione. Qui il medico specialista redige il piano terapeutico con il quale si richiede la cannabis mutuabile. Quindi la CM mutuabile può essere prescritta solo dallo specialista che ha in cura il paziente.
2. QUANDO E A CHI È PRESCRIVIBILE LA CANNABIS NEL LAZIO?
Anche nel Lazio, come in tutta Italia, la CM non può essere prescritta come trattamento di scelta, ma solo come terapia aggiuntiva o sostitutiva.
Ciò implica che solo quando una terapia “convenzionale” si rivela non efficace o non sopportabile dal paziente (a causa degli effetti collaterali), il medico può scegliere di prescrivere preparati a base di cannabis. Fermo restando quanto detto, se è a pagamento la cannabis può essere prescritta per qualsiasi patologia di cui esista una documentazione scientifica tale da giustificarne l’uso.
Per un approfondimento sulle patologie trattabili con Cannabis Terapeutica e derivati, puoi consultare l’articolo Quali patologie traggono beneficio dalla Cannabis Medica? o la sezione Patologie Trattabili di Cannabiscienza.
3. PATOLOGIE RIMBORSABILI DAL SSR
Rispetto alle indicazioni ministeriali, la Regione Lazio limita la rimborsabilità ai soli trattamenti per alleviare il dolore e la spasticità, escludendo patologie come il glaucoma o la Sindrome di Gilles de la Tourette, per le quali in molte Regioni la Cannabis Medica è mutuabile.
Tuttavia, con l’integrazione al decreto regionale del 2018, nel Lazio è possibile ottenere Cannabis a carico del SSR per il trattamento di patologie rare.
Per tanto, nel Lazio la cannabis è rimborsabile:
- per qualsiasi tipologia di dolore resistente ad altri trattamenti farmacologici;
- per tutte le condizioni patologiche che determinano spasticità, resistenti ad altri trattamenti farmacologici;
- per le malattie rare certificate dai centri di riferimento regionali, qualora non vi siano alternative terapeutiche.
L’erogazione dei farmaci a base di cannabinoidi e delle infiorescenze di CM, da parte del Sistema sanitario Regionale (SSR), è limitata ai pazienti residenti in Lazio.
Per maggiori informazioni sulla rimborsabilità della Cannabis Terapeutica nelle altre regioni, puoi consultare l’articolo Cannabis Medica e rimborsabilità regione per regione o la sezione Modalità di assunzione e leggi di Cannabiscienza.
4. LE VARIETÀ DI CANNABIS TERAPEUTICA E LE FORME FARMACEUTICHE PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SSR
L’unica varietà rimborsabile nel Lazio è la FM-2, prodotta dallo stabilimento militare di Firenze, contenente percentuali di tetradrocannabinolo (THC) comprese tra il 5 e l’8% e di cannabidiolo (CBD) comprese tra il 7,5 e il 12%.
Potranno essere importate le varietà olandesi (Bedrocan, Bedrobinol, Bediol, Bedica, Bedrolite) ma in questo caso il costo è a carico dell’assistito e sulla ricetta dovrà essere indicato che il prodotto non è sostituibile con la Cannabis FM-2.
Le forme farmaceutiche prescrivibili sono:
- cartine per decotto
- cartine per vaporizzazione
Non sono rimborsabili gli estratti e i derivati quali olio e resine.
5. QUALI CENTRI POSSONO EROGARE CANNABIS NEL LAZIO
Nel caso in cui è prescritta con oneri a carico dell’assistito, anche quando la terapia è avviata in ambito domiciliare, la Cannabis può essere erogata da tutte le farmacie convenzionate della regione.
Quando invece la Cannabis Medica è a carico del SSR (nel Lazio non è previsto alcun ticket), può essere erogata solo da parte delle farmacie ospedaliere del centro di riferimento che ha in carico l’assistito, anche nel caso di continuità della cura dopo dimissione del paziente; anche nel caso dei centri per le cure palliative, la Cannabis potrà essere erogata solo dalla farmacia ospedaliera del centro.
6. MODALITÀ DI PRESCRIZIONE DELLA CANNABIS NEL LAZIO
Nel Lazio le indicazioni sulle modalità di prescrizione di CM e derivati ricalcano le indicazioni ministeriali. La prescrizione di preparazioni magistrali a base di cannabis per uso medico, sia a carico del SSR che in regime privatistico, deve essere effettuata con ricetta medica non ripetibile in conformità alla normativa nazionale vigente in materia (Legge 94/98).
La ricetta, a fini statistici, dovrà contenere i dati anonimi relativi a età, sesso, posologia ed esigenza di trattamento ed esiti del trattamento, i quali dovranno essere riportati anche sulla scheda informatizzata per la raccolta dei dati dei pazienti trattati.
Quindi, i medici prescrittori, previa registrazione sull’apposita piattaforma web, nel momento in cui prescrivono farmaci a base di cannabis, dovranno compilare la scheda informatizzata raccolta dati dell’Istituto Superiore di Sanità, in conformità con il codice in materia di protezione dei dati personali e inviarne copia al servizio farmaceutico della ASL territorialmente competente.
Questo permette alla Regione il monitoraggio delle prescrizioni di Cannabis Medica e degli eventuali effetti collaterali riportati.
7. CANNABIS TERAPEUTICA NEL LAZIO: LE CONCLUSIONI
La regione Lazio non è stata certamente una delle prime regioni italiane a legiferare sulla Cannabis Terapeutica e i decreti in materia non sono sempre molto chiari in tutte le indicazioni.
In questa Regione, come in tutta Italia, la CM può essere prescritta a pagamento dai medici di medicina generale o dagli specialisti. Anche se non come terapia di scelta, può essere prescritta per qualsiasi patologia di cui esista letteratura scientifica. In questo caso, l’erogazione è consentita a tutte le farmacie territoriali.
Per le prescrizioni a carico del SSR, si incontrano invece maggiori difficoltà. L’erogazione è prevista solo da parte delle farmacie ospedaliere. Il numero di trattamenti rimborsabili è ridotto rispetto alle indicazioni ministeriali, creando disparità anche con le regioni confinanti. L’unica varietà rimborsabile è l’italiana FM-2.
Non è chiaro il motivo per cui le varietà di importazione non siano rimborsabili, a differenza di molte altre regioni italiane. Questo sicuramente limita la scelta dei medici, che per venire incontro alle esigenze dei pazienti, soprattutto economiche, saranno spinti a prescrivere la FM-2.
Considerando che la produzione della FM-2 da parte dello stabilimento militare di Firenze è molto limitata, con le scorte annuali che si esauriscono nel giro di qualche mese, probabilmente i pazienti laziali sono costretti a ricorrere alle varietà a pagamento, anche quando avrebbero diritto al rimborso da parte del SSR.
Nel già difficoltoso panorama italiano della Cannabis Terapeutica, dove le intenzioni ministeriali, seppur promettenti, rimangono puntualmente disattese dai decreti regionali di conversione, quella della Regione Lazio non è sicuramente una delle migliori legislazioni.
Anche in questo caso, una revisione della normativa a livello non solo regionale ma anche nazionale, sarebbe auspicabile.